Finalità “e” “Statuto”
La visione strategica della Fondazione di Comunità di Messina supera la logica della filantropia tradizionale e nasce con l’obiettivo esplicito di promuovere metamorfosi urbane e sociali attraverso l’organizzazione di policy innovative capaci di contrastare diseguaglianze e processi di mutamento climatico.
La “principale finalità” della “Fondazione” è, quindi, quella di promuovere sviluppo umano sostenibile favorendo la creazione di interconnessioni feconde – fra sistema di welfare, sistema culturale, sistema produttivo, programmi di ricerca e di trasferimento tecnologico – finalizzate al potenziamento dell’economia sociale e solidale; azioni mirate all’attrazione di talenti creativi e scientifici; programmi complessi di rigenerazione urbana, di riqualificazione dei beni comuni e di valorizzazione delle social capabilities dei territori.
Dall’articolo 1 dello Statuto
Come recita l’articolo 1 dello Statuto La Fondazione di Comunità di Messina non ha alcun fine di lucro ed attende a fini di utilità sociale.
La Fondazione ha come scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale ed intende operare a favore della collettività in ambito sociale, culturale ed economico promuovendo e gestendo a Messina il Distretto Sociale Evoluto con i seguenti scopi:
- promuovere processi di espansione delle libertà strumentali dei cittadini e delle comunità locali, a partire dalle situazioni di maggiore fragilità sociale, con prioritaria attenzione al superamento delle forme più estreme di istituzionalizzazione e/o di deprivazione (es. persone internate nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario);
- promuovere la coesione sociale;
- promuovere un’economia sociale e solidale;
- promuovere l’apertura dei sistemi locali allo scambio di risorse, conoscenze, opportunità, all’attrazione di talenti creativi;
- svolgere attività di assistenza sociale, anche mediante la tutela dei diritti civili, a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari;
- svolgere attività di assistenza sociale e di tutela di diritti civili tese alla progettazione ed alla realizzazione di interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- tutelare, promuovere e valorizzare la natura e l’ambiente, la cultura e l’arte e le cose di interesse artistico e storico con particolare riguardo a quelle di cui alla legge 1089/39 e successive modifiche;
- promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale”.